Bambino nato da genitori coniugati tra loro
DICHIARAZIONE DI NASCITA
Chi
La dichiarazione può essere resa indifferentemente da uno dei genitori.
Dove – Quando
- presso il centro di nascita (ospedale e simili): entro 3 giorni dalla nascita il dichiarante deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura). La direzione sanitaria invierà poi l'atto al comune al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi, oppure dove è avvenuta la nascita;
- presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori: entro 10 giorni dalla nascita
- presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita
Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni. L'iscrizione anagrafica del figlio viene registrata presso il comune di residenza della madre.
Documentazione da presentare
1. Documento di identità valido del dichiarante;
2. attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
L'ufficio di Stato Civile riceve solo su appuntamento: telefono 0342/606243 - 0342/606221 - 0342/606266
Email: demografici@comune.morbegno.so.it
COGNOME DEL BAMBINO
- Il bambino assume il cognome paterno oppure entrambi i cognomi (padre e madre) purchè vi sia accordo tra i genitori.
- Figlio nato da genitori entrambi stranieri: Si applica, per la determinazione del cognome e del nome del neonato, la legge nazionale del soggetto, ai sensi dell’art. 24 della L. 218/1995.
NOME DEL BAMBINO
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.